Approvata a maggioranza la proposta di legge che modifica l’organizzazione regionale degli Ambiti territoriali di caccia. La nuova riforma, nelle sue linee essenziali, prevede quindici ambiti territoriali di caccia al posto dei precedenti diciannove e dei nove individuati dalla riforma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, di questi soltanto tre manterranno dimensioni provinciali: Lucca, Massa Carrara e Pistoia. I comitati di gestione degli ambiti rimarranno in carica per cinque anni, gli organi direttivi dei comitati verranno nominati entro il prossimo 31 dicembre.
Abbiamo lavorato alla proposta di legge arrivata dalla giunta assicurando i tempi brevi richiesti dalla delicata situazione degli Ambiti territoriali di caccia. Come sempre abbiamo svolto consultazioni con tutti i soggetti interessati del mondo venatorio, ambientalista e agricolo e siamo arrivati al testo oggi in votazione.
La nuova configurazione degli ambiti rispecchia una forte connessione con le specificità locali, in linea con lo spirito proprio della legge; questo elemento, unito al fatto che i comitati possono attuare forme di gestione condivisa con gli ambiti contigui, garantisce una migliore e più uniforme gestione del territorio regionale che va incontro anche alle scelte di mobilità dei cacciatori. L’altra novità che mi preme sottolineare è l’introduzione, nel comitato di gestione dell’Atc, di due soggetti indicati dal Consiglio regionale e scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali dei Comuni perimetrati negli ambiti stessi: questo permetterà di attingere da un novero territoriale che conosce bene il territorio e di assicurare equilibrio tra maggioranza e opposizione”.
Le nuove disposizioni modificano la legge toscana 3/1994 per provvedere alla ripartizione del territorio agro – silvo – pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e definiti da confini naturali, tenendo presenti le peculiarità del territorio regionale. La scelta organizzativa di far agire gli Atc in forma aggregata è in linea con i principi contenuti nel d.lgs. 50/2016 e intende anche agevolare gli Ambiti nell’applicazione delle disposizioni nazionali. Sono in particolare disciplinate le modalità per la nomina del Comitato di gestione; la costituzione obbligatoria, da parte degli Ambiti, di un ufficio con funzioni di centrale unica di committenza per le procedure che gli Atc, nell’ambito delle funzioni pubbliche loro attribuite, svolgono per l’acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi professionali, di importo superiore a 5mila euro. Tale soglia è stabilita per garantire comunque ai Comitati di gestione la possibilità di svolgere direttamente le procedure di importo limitato di tipo economale.
(13 dicembre 2016)
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